Compilazione modello EAS

"Come ben sapete l'Art. 30 del deweto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modifìcazioni, dalla legge 28 gemaio 2009, n. 2, ha introdotto il Modello degli enti associativi (d'ora innanzi EAS), che deve essere presentato entro il 15 dicembre 2009 esclusivumenlr in forma telematica avvalendosi di intermediari abilitati ovvero in proprio utilizzando il servizio telematico Internet.

La circolare 45E del 29 ottobre 2009 ha chiarito che al fine di evitare inutili duplicazioni di comunicazione dei medesimi dati "...le associazioni iscritte in pubblici registri disciplinati dalla normativa di settore e in particolare:
- le associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI ai sensi del1 'ariicolo 7 del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito dalla legge 27 luglio 2004, n 186, diverse da quelle espressamente esonerate dall'arlicolo 30 dal DL n. 185 del 2008;
- le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383;
- le organizzazioni di volonlariato iscritie nei registri di cui alla legge I I agosio 1991, n 266, diverse &I quelle esoneraie dallo presentazione del modello (v.paragmfo 1.2 della circolare 45/E);
- le associazioni che abbiano ottenuto il riconoscimento della persodità giuridica e quindi siano iscritte nel registro delle persone giuridiche tenuio dalle prefetiure, dalle regioni o dalie province autonome ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica I0 febbraio 2000, n. 361;

Possono assolvere detto onere compilando il primo riquadro contenente i dati identifìaiivi dell'ente e del rappresentante legale e, relativamente al secondo riquadro, fornendo i dati e le notizie richieste ai righi 4), 5), 6), 25) e 26). Le associazioni e società sportive dilettantiviche compilano, aliresi il rigo 20) del medesimo modello, mentre le associazioni che hanno ottenuto il riconoscimento della personalifà giuridica barrano la casella "si" del rigo 3)."

In tale circolare verranno analizzate le risposte da dare ai punti sopra indicati, anche se si precisa che gli enti hanno facolià di compilare il modello per intero.

PRIMA PARTE DEL MODELLO
Intestazione

Nella prima parte del modello si devono indicare i dati relativi ali'Ente: il Codice fiscale e, qualora ne sia titolare, la "Partita IVA". Si fa presente che, ai fini della presentazione del modello, è obbligatoria l'indicazione del codice fiscale.
Nella casella 'Tipo ente" indicare uno dei seguenti codici, identificativo della tipologia di ente.
1. associazioni politiche;
2. associazioni sindacali;
3. associazioni di categoria;
4. associazioni religiose;
5. associazioni assistenziali;
6. associazioni culturali;
7. associazioni sportive dilettantistiche;
8. associazioni di promozione sociale;
9. associazioni di formazione extra-scolastica della persona;
10. società sportive dilettantistiche;
I I. associazioni pro-loco;
12. organizzazioni di volontariato;
13. altri enti.
Indicare, inoltre, la "Data di costituzione" (giorno, mese ed anno), la "Data di inizio attività" (giorno, mese ed anno) e l'indirizzo completo della "Sede legale", riportando nel campo "Codice Comune" il codice catastale del comune.

Rappresentante legale
Indicare i dati relativi al rappresentante legale firmatario del modello. L'inserimento del numero di telefono, del numero di fax e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativo.

SECONDA PARTE DEL MODELLO
Punto 4)
Nel punto 4) occorre indicare se l'ente ha articolazioni territoriali e/o funzionali, anche non autonome.

Punto 5)
Nel punto 5) occorre indicare se l'ente è un'articolazione territoriale e/o funzionali di un altro ente.
La circolare 45/E precisa: "Riguardo al rigo 5), deve essere barrata la casella "si" qualora l'ente associativo, benchè costituisca un'articolazione terr"