Considerato l’evolversi della situazione legata al virus COVID-19 e al carattere particolarmente diffusivo, con l’incremento dei casi sul territorio nazionale, nel decreto del Consiglio dei Ministri sono state vagliate ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale.
Le misure riguardano anche il mondo dello sport, più nello specifico:
Art. 1 comma c)
sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito, nei comuni diversi da quelli di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all’aperto ovvero all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della raccomandazione di cui all’allegato 1, lettera d);
L'allegato 1, lettera d) riporta testualmente: mantenere in ogni contatto sociale una distanza interpersonale di almeno un metro;
Art. 2 comma e)
è raccomandato ai comuni e agli altri enti territoriali, nonché alle associazioni culturali e sportive, di offrire attività ricreative individuali alternative a quelle collettive interdette dal presente decreto, che promuovano e favoriscano le attività svolte all’aperto, purché svolte senza creare assembramenti di persone ovvero svolte presso il domicilio degli interessati;
Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani e di evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, anche durante l’attività sportiva;
Le disposizioni del presente decreto producono il loro effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020.
Invitiamo tutte le associazioni e le società affiliate ad attenersi alle nuove disposizioni ed allo stesso tempo di continuare, sempre nel rispetto delle disposizioni del decreto, a promuovere e divulgare lo sport ed un sano e corretto stile di vita, fondamentali per la salute ed il benessere dei cittadini.