In 464 pagine per 256 articoli il decreto legge approvato il 13 maggio scorso dal Governo, interviene con misure e incentivi per il “rilancio” del Paese: così infatti è stato ribattezzato il nuovo provvedimento di misure e incentivi finalizzati a fronteggiare la crisi economica conseguente all’emergenza Covid-19, che, vedendo la luce a metà maggio, ha necessariamente dovuto abbandonare l’appellativo originario di c.d. Decreto Aprile.
Al momento della pubblicazione di questo contributo il testo del provvedimento è ancora una versione non ufficiale e su questa base forniamo una prima lettura delle disposizioni che interessano più da vicino il comparto sportivo, con l’avvertenza che per il testo definitivo e l’entrata in vigore del decreto legge si dovrà attendere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Quali sono le misure principali per lo sport dilettantistico?
Il decreto prevede alcune misure specifiche per il comparto sportivo che in parte estendono quelle già adottate con il Decreto Cura Italia (D.L. 17 marzo 2020 n.17 convertito con modificazioni in L.24 aprile 2020 n.27) e in parte intervengono su aspetti nuovi e particolarmente sentiti dal settore, come il problema delle locazioni tra privati, che non erano stati attenzionati con il primo provvedimento. Il decreto inoltre contiene una serie di disposizioni sul rinvio di termini per adempimenti fiscali e su misure di liquidità che comunque interessano a.s.d. e s.s.d.. Vediamole nel dettaglio.
Bonus 600 euro collaboratori sportivi
Il bonus già riconosciuto per il mese di marzo dall’art. 96 del Cura Italia viene reiterato anche per i mesi di aprile e maggio 2020 alle stesse condizioni e presupposti che di seguito ricordiamo sommariamente:
il contratto di collaborazione sportiva inquadrato ai sensi dell’art.67 comma I lett.m) TUIR (lettere di incarico per prestazioni sportive e co.co.co. amministrativo gestionali) deve essere attivo al 23 febbraio 2020;
Il contratto deve essere instaurato con Coni, Federazioni, Enti di Promozione Sportiva, a.s.d./s.s.d. regolarmente iscritte al Registro Coni;
il collaboratore non deve percepire altri redditi da lavoro né il reddito di cittadinanza né – elemento di novità – il reddito di emergenza previsto dal nuovo provvedimento e non deve percepire altre prestazioni previste dal Cura Italia (erogate ad esempio dall’INPS o Casse di Previdenza);
la domanda si presenta a Sport e Salute secondo modalità e termini, iniziali e finali, che saranno definite da apposto decreto ministeriale da adottare entro sette giorni dalla pubblicazione del Decreto Rilancio;
salve ulteriori e diverse indicazioni che si attendono dal decreto ministeriale attuativo, si ritiene che la domanda segua in linea di massima le modalità già messe in atto per il bonus di marzo attraverso il portale di Sport e Salute s.p.a. (rinviamo alle FAQ sull’argomento pubblicate su http://www.asinazionale.it/news/sportello-help-coronavirussul sito www.sportesalute.eu e sul canale Telegram Sport e Salute https://web.telegram.org/#/im?p=@SporteSalute );
E’ importante segnalare che – da quanto si legge nella bozza del provvedimento – ai soggetti già beneficiari del bonus per il mese di marzo, l’indennità sarà erogata, senza necessità di ulteriore domanda, anche per i mesi di aprile e maggio 2020.
Impianti sportivi in concessione/locazione pubblica
sospensione canoni
La sospensione del pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali a favore di a.s.d./s.s.d., Federazioni ed Enti di Promozione Sportiva è prorogata fino al 30 giugno (un mese in più rispetto all’attuale previsione dell’art. 95 del decreto Cura Italia). I canoni sospesi andranno versati senza interessi e sanzioni entro il 31 luglio 2020 in unica soluzione oppure in quattro rate mensili di pari importo sempre dal 31 luglio. Anche per il pagamento è quindi prevista una ulteriore proroga di un mese, ma la possibilità di pagamento dilazionato è ridotta a quattro rate da luglio anziché cinque da giugno.
revisione rapporti concessori
E’ prevista la possibilità di concordare con l’ente pubblico concedente (ad esempio con il Comune) la revisione dei rapporti di concessione su richiesta dei concessionari, allo scopo di fronteggiare la crisi economica dei gestori degli impianti che hanno dovuto sospendere la propria attività per adeguarsi alle misure di restrizione e contenimento adottate dallo Stato e dalle Regioni a seguito dell’emergenza sanitaria.
Si possono dunque riconcordare e rideterminare le condizioni di equilibrio economico-finanziario originariamente pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto, in modo da favorire il graduale recupero dei proventi non incassati e l’ammortamento degli investimenti effettuati o programmati.
La misura si applica ai rapporti di concessione, comunque denominati, in scadenza entro il 31 luglio 2023 ( sul presupposto – in realtà tutto da verificare – che rapporti con termine di scadenza più lungo abbiano una naturale capacità di riequilibrio e di ammortamento).
La revisione tuttavia deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all’operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto di concessione.
In caso di mancato accordo, le parti possono recedere dal contratto. In tale caso, il concessionario ha diritto al rimborso del valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l’opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, dei costi effettivamente sostenuti dal concessionario, nonché delle penali e degli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza dello scioglimento del contratto
Locazioni private
Il nuovo decreto, con una disposizione innovativa rispetto al Cura Italia, interviene anche nei rapporti di locazione tra privati – da regolarsi sulla base dei principi del codice civile in tema di impossibilità sopravvenuta e eccessiva onerosità sopravvenuta o impossibilità temporanea di eseguire la prestazione per cause di forza maggiore – prevedendo che la sospensione delle attività sportive disposta con i provvedimenti emergenziali è sempre valutata, ai fini dei suddetti principi codicistici, quale fattore di sopravvenuto squilibrio dell’assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione dell’impianto sportivo. Si dispone pertanto che il conduttore abbia diritto a una corrispondente riduzione del canone locatizio, che, salva la prova di un diverso ammontare a cura della parte interessata, si presume pari al cinquanta per cento del canone contrattualmente stabilito.
La riduzione del canone è limitata a cinque mensilità, da marzo a luglio 2020 (e quindi opera anche retroattivamente).
E’ applicabile ai contratti di locazione di palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo.
Voucher per le attività non usufruite
Viene esteso ai contratti di abbonamento per l’accesso a servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, il regime del buono già previsto dall’art.88 del Decreto Cura Italia per le manifestazioni culturali e turistiche. Per le prestazioni già pagate e non usufruite a causa della sospensione delle attività – e limitatamente al corrispettivo rapportato al periodo di sospensione delle attività – in applicazione del principio dell’art.1463 c.c. sull’impossibilità sopravvenuta, viene codificata e quindi prevista per legge l’emissione di un buono del valore corrispondente (voucher) in alternativa alla restituzione della controprestazione ovvero al rimborso dell’importo versato. La scelta – tra restituzione del denaro o consegna del buono – è riservata al gestore dell’impianto sportivo; pertanto il rilascio del voucher non richiede il consenso dell’utente.
L’istanza di rimborso va presentata dall’utente interessato, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione allegando il relativo titolo di acquisto o la prova del versamento effettuato. Il gestore, entro i trenta giorni dal ricevimento della richiesta, potrà restituire l’importo o procedere all’emissione e alla consegna del buono per un valore corrispondente, utilizzabile senza condizioni presso la struttura entro un anno dalle cessazione delle misure di sospensione delle attività.
Proroghe, rinvii e misure di sostegno alla liquidità
Completiamo con l’analisi di alcune disposizioni a carattere generale che sono di interesse anche per operatori del settore sportivo.
Art.131 Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi
Proroghe e nuove scadenze
I versamenti sospesi dai decreti numero 18 e 23 del 2020 per ritenute, contributi previdenziali ed assistenziali ed IVA in scadenza ad aprile e maggio “sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato”.
Quello che interessa maggiormente le Federazioni, società e associazioni sono gli interventi recati all’art.61 n.2 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18
lettera a) riguardano specificamente le federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche; in particolare, viene prorogato di un mese (dal 31 maggio 2020 al 30 giugno 2020) la sospensione dei versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria,
lettera b), sempre nel n. 2 dispone per le medesime federazioni che il termine di ripresa della sospensione è prorogato dal 30 giugno 2020 al 16 settembre 2020, con le medesime modalità di rateizzazione
Art.106 Disposizioni in materia di terzo settore
Nell’art. 106 del nuovo decreto rilancio, viene specificato che le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, si applicano altresì agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività di interesse generale non in regime di impresa.”
Il “DL Liquidità” di aprile 2020 prevede per le micro, piccole e medie imprese e per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, la cui attività d’impresa sia stata danneggiata dall’emergenza Covid-19, la possibilità di richiedere un finanziamento fino a 25.000 euro, e comunque per un importo non superiore al 25% dei ricavi del beneficiario come risultante dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata.
Tale forma di finanziamento viene estesa anche agli enti del terzo settore
Art. 28 Contributo a fondo perduto
Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Il decreto Rilancio introduce un indennizzo per imprese e lavoratori autonomi danneggiati dall’emergenza Covid-19.
L’importo del contributo riconosciuto sarà calcolato in percentuale, dal 20 al 10%, in base al totale di ricavi e compensi e spetterà ai titolari di partita IVA fino a 5 milioni.
A beneficiare del contributo a fondo perduto saranno imprese e professionisti che hanno subito perdite di ricavi o compensi pari almeno a due terzi di fatturato e corrispettivi al mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019.
Il Decreto esclude dal contributo a fondo perduto i titolari di partita IVA che hanno diritto al bonus di 600 e 1.000 euro.
|Avv. Biancamaria Stivanello e Dott. Andrea Sebastiani asisportfisco.it|