Secondo quanto previsto dalle norme in vigore, il modello EAS relativo alle variazioni intervenute in un determinato esercizio, vanno comunicate con l’apposito modello entro il 31 marzo dell’anno successivo. Attenzione però a comunicare anche i dati non variati in quanto il modello va presentato completo di tutti i punti richiesti per le diverse tipologìe associative. Le istruzioni alla compilazione del modello EAS precisano, in caso di variazione dati, che il modello “deve essere nuovamente presentato”; si tratta, quindi, di un nuovo modello EAS, che va a sovrascrivere quello inizialmente inviato.
In questo 2013 il 31 marzo é la domenica di Pasqua quindi si avrà un ulteriore slittamento al primo giorno lavorativo utile che é martedì 2 aprile.
Non sussiste l’obbligo di ripresentare il modello qualora oggetto di modifica siano i seguenti dati:
- proventi per attività di sponsorizzazione o pubblicità (n. 20 del modello);
- messaggi pubblicitari (n. 21 del modello);
- ammontare medio delle entrate complessive (n. 23 del modello);
- numero degli associati dell’ente nell’ultimo esercizio (n. 24 del modello);
- ammontare di erogazioni liberali ricevute (n. 30 del modello);
- ammontare di contributi pubblici ricevuti (n. 31 del modello);
- numero e giorni delle manifestazioni di raccolta pubblica di fondi (n. 33 del modello).
Inoltre la risoluzione A.d.E. 125 del 6 dicembre 2010 ha precisato che, in caso di variazione dei dati contenuti nelle sezioni “Dati relativi all’Ente” e “Rappresentante legale” del modello EAS, gli enti non commerciali non sono tenuti alla presentazione di un nuovo modello, considerato che tali informazioni sono già in possesso dell’Amministrazione finanziaria. Infatti, le variazioni delle informazioni sul rappresentante legale e, più in generale, sull’ente devono essere comunicate all’Agenzia delle Entrate attraverso:
- il modello AA5/6, per i soggetti non titolari di partita IVA;
- il modello AA7/10, per i soggetti titolari di partita IVA.
Nello specifico, devono essere compilati, rispettivamente, il quadro B “Soggetto d’imposta” e il quadro C “Rappresentante”.
Infine si precisa che il modello EAS aggiornato potrebbe essere presentato tardivamente (entro il 30 settembre 2013, termine di presentazione della dichiarazione dei redditi UNICO 2013), con il versamento della sanzione pari a 258 euro.
Per ulteriori informazioni e/o delucidazioni scrivera alla mail: sportellofiscale@asiroma.org