Un memo sulle scadenze da rispettare: 30 giugno 2020 per modello EAS; 31 marzo 2020 per Certificazione Unica.
Per effetto delle proroghe disposte dall’art. 62 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (decreto “Cura Italia”) è prorogato al 30 giugno 2020 (rispetto alla naturale scadenza del 31 marzo) il termine entro il quale gli enti associativi non profit (ad eccezione di ODV e dalle Onlus) dovranno presentare il modello EAS, al fine di comunicare le variazioni dei dati che si sono verificate nel corso del 2019.
Resta ferma al 31 marzo 2020, invece, la presentazione della Certificazione Unica da parte degli enti non profit.
Modello EAS: precisazioni
L’art. 94 comma 4 del Codice del Terzo Settore esonera gli Enti del Terzo Settore dalla presentazione del modello. Tuttavia, fino a quando il Registro Unico del Terzo Settore non sarà operativo, permangono gli obblighi precedenti.
Stando all’art. 7 della L.383 / 2000 le APS sono, ad esempio, obbligate alla compilazione parziale del modello, ovvero nella sua versione semplificata.
Le associazioni sportive dilettantistiche, invece, non devono presentare il modello se non fanno attività commerciale. Quelle che, però, fanno corrispettivi specifici istituzionalizzati, decommercializzati dall’art. 148 comma 3 del Tiur, devono comunque presentare il modello EAS, altrimenti perdono questa importante agevolazione.
Ma il modello va comunque presentato ogni anno, qualcuno potrebbe chiedersi. La risposta è no. Proseguite nella lettura di questa notizia per avere tutti i chiarimenti su questo adempimento.
Cosa è il modello EAS?
Il Modello EAS è la comunicazione dei dati rilevanti a fini fiscali che gli enti associativi sono obbligati a trasmettere all’Agenzia delle Entrate per dimostrare la sussistenza dei requisiti per l’esenzione dall’imponibilità fiscale prevista per le associazioni del mondo non profit.
Si tratta, quindi, di una dichiarazione che l’Agenzia delle Entrate richiede sia al momento della costituzione dell’ente associativo, sia in caso di variazione o cessazione dell’attività.
Quando va presentato il modello EAS?
Pertanto, il modello EAS per la trasmissione dei dati delle associazioni deve essere inviato solo in tre circostanze:
quando viene costituito ex novo un ente, entro 60 giorni dalla data di sua costituzione;
quando l’ente già costituito cambia alcuni dati rilevanti precedentemente comunicati;
quando l’ente perde i requisiti qualificanti per accedere alle agevolazioni fiscali e/o cessa le sue attività. In questo caso il modello va ripresentato entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti e/o dalla cessazione delle attività, compilando la sezione “Perdita dei requisiti”.
Questo significa che il modello EAS non deve essere presentato ogni anno dall’ente associativo, ma solo nel momento della sua costituzione e quando vi siano state delle variazioni significative dei dati comunicati inizialmente o siano venuti meno i requisiti qualificanti dell’ente.
Modello EAS: soggetti obbligati alla presentazione con modello regolare e soggetti esonerati
Gli enti associativi di natura privata, con o senza personalità giuridica, sono obbligati alla presentazione del modello, inviandolo esclusivamente per via telematica – tramite Fisconline o Entratel – oppure sempre online, servendosi dell’ausilio di intermediari abilitati a Entratel.
Non sono, invece, tenuti alla presentazione del modello EAS:
gli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Coni che non svolgono attività commerciale;
le associazioni pro-loco che hanno esercitato l’opzione per il regime agevolativo in quanto nel periodo d’imposta precedente hanno realizzato proventi inferiori a 250.000 euro (Legge n° 398/1991 – Regime speciale Iva e imposte dirette);
le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate dal Dm 25 maggio 1995 (per esempio, attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito, iniziative occasionali di solidarietà, attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasioni di raduni, manifestazioni e simili);
i patronati che non svolgono al posto delle associazioni sindacali promotrici le loro proprie attività istituzionali;
le Onlus di cui al decreto legislativo n° 460 del 1997;
gli enti destinatari di una specifica disciplina fiscale (per esempio, i fondi pensione).
Contenuti del modello EAS
Il modello è composto da 38 domande, per lo più a risposta chiusa, riguardanti tutti gli aspetti giuridici ed economici della vita associativa.
Il modello EAS è composto da due riquadri: il frontespizio, dove devono essere indicati i dati relativi all’ente e al rappresentante legale (codice fiscale, partita Iva, denominazione, sede legale ecc … ), e la sezione dedicata alle domande, dove il rappresentante legale risponde.
Il modello deve essere debitamente sottoscritto dall’interessato nonché, in caso di presentazione tramite intermediario abilitato (come ad esempio il Caf o il dottore commercialista), dall’intermediario stesso. Nel caso in cui, per la presentazione del modello, l’ente si avvalga dell’intermediario, quest’ultimo deve di rilasciare al soggetto interessato:
• un esemplare cartaceo del modello predisposto con l’utilizzo del prodotto informatico;
• una copia della comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che ne attesta l’avvenuto ricevimento e che costituisce prova dell’avvenuta presentazione.
Modello EAS con modalità semplificate: soggetti ammessi
L’Agenzia delle Entrate riconosce la possibilità, per alcuni soggetti, di compilare il modello EAS solo in alcune parti. In particolare è prevista la compilazione per intero del riquadro relativo ai dati identificativi dell’ente e del rappresentante legale, mentre solo in parte della seconda sezione, rispettivamente le righe 4), 5), 6), 25) e 26).
Il modello semplificato nasce dall’esigenza di alleggerire gli adempimenti a carico di quei contribuenti, i cui dati e notizie rilevanti ai fini fiscali siano già in possesso di un’Amministrazione pubblica.
Devono modello EAS con modalità semplificate:
le associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni, diverse da quelle espressamente esonerate;
le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui alla legge n° 383 del 2000;
le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge n° 266 del 1991, diverse da quelle esonerate per la presentazione del modello (le organizzazioni di volontariato che non sono Onlus di diritto);
le associazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche tenuto dalle prefetture, dalle regioni o dalle province autonome ai sensi del Dpr 361/2000;
le associazioni religiose riconosciute dal Ministero dell’interno come enti che svolgono in via preminente attività di religione e di culto, nonché le associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese;
i movimenti e i partiti politici tenuti alla presentazione del rendiconto di esercizio per la partecipazione al piano di riparto dei rimborsi per le spese elettorali ai sensi della legge n° 2 del 1997 o che hanno comunque presentato proprie liste nelle ultime elezioni del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo;
le associazioni sindacali e di categoria rappresentate nel Cnel nonché le associazioni per le quali la funzione di tutela e rappresentanza degli interessi della categoria risulti da disposizioni normative o dalla partecipazione presso amministrazioni e organismi pubblici di livello nazionale o regionale, le loro articolazioni territoriali e/o funzionali gli enti bilaterali costituiti dalle anzidette associazioni gli istituti di patronato che svolgono, in luogo delle associazioni sindacali promotrici, le attività istituzionali proprie di queste ultime;
l’Anci, comprese le articolazioni territoriali;
le associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione della ricerca scientifica individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (per esempio, l’Associazione italiana per la ricerca sul cancro);
le associazioni combattentistiche e d’arma iscritte nell’albo tenuto dal Ministero della difesa
le federazioni sportive nazionale riconosciute dal Coni.
Modello EAS 2019: associazioni obbligate in caso di variazioni
Il modello EAS deve essere inviato in caso di variazioni, eccetto che nei seguenti casi:
modifica del dati anagrafici dell’ente e/o del rappresentante legale nel caso in cui siano già stati comunicati attraverso i modelli AA5/6 (per i soggetti non titolari di partita IVA) e AA7/8 (per i soggetti titolari di partita IVA); cfr Risoluzione 125/2011;
variazioni per il solo ammontare dei proventi per attività di sponsorizzazione o pubblicità percepiti occasionalmente o abitualmente (ultima parte della dichiarazione n.20);
variazione del costo sostenuto per messaggi pubblicitari (dichiarazione n.21);
variazione dell’ammontare delle entrate (dichiarazione n.23);
variazione del numero dei soci e/o associati dell’ente associativo (dichiarazione n. 24);
variazione nell’ammontare delle erogazioni liberali ricevute (dichiarazione 30) o dell’ammontare dei contributi pubblici ricevuti (dichiarazione n. 31);
variazione del numero e giorni per l’organizzazione di manifestazioni di raccolta fondi (dichiarazione n.33).