Provvedimento Agenzia Entrate - Modello EAS

"In merito alle problematiche legate al provvedimento dell'Agenzia Entrate pubblicato il 2 settembre u.s. di approvazione del modello "EAS", riportiamo di seguito il contenuto del documento congiunto degli Enti di Promozione Sportiva sulla questione.
In attesa di riscontro da parte della stessa, ricordiamo che la scadenza prevista per la trasmissione telematica del suddetto modello rimane il 30 ottobre p.v.

Con pubblicazione del 2 settembre u.s. è stato approvato, dall'Agenzia delle Entrate, il modello denominato «EAS», per la trasmissione dei dati fiscalmente rilevanti delle Associazioni, cosiccome previsto dall'articolo 30, del decreto legislativo n. 185/2008 (convertito in legge n. 2/2009).
Da una prima lettura del dispositivo, nonché dalla esamina delle relative istruzioni, si ritiene opportuno formulare alcune riflessioni sugli effetti, e sui contenuti, del citato adempimento.
Rileviamo peraltro una sostanziale convergenza tra i nostri rilievi e quelli di tutto l'associazionismo di Terzo Settore e del Coni, per quanto attiene specificamente lo sport. Insieme a questi soggetti intendiamo dunque chiedere un confronto immediato al Ministero ed all'Agenzia delle Entrate per rimuovere i pesanti ostacoli alla vita del mondo associativo non profit.
Innanzitutto, appare intempestivo il breve termine fissato per la scadenza dell'adempimento: il prossimo 30 ottobre. Tale ravvicinato termine non solo impedirà a molte associazioni di adempiere all'importante compito tributario ma, vieppiù, impedirà una attenta disamina del provvedimento medesimo.
Sia chiaro che non si vuole criticare, tantomeno “frenare”, una compiuta azione di verifica ed accertamento del mondo associazionistico, ma si vuole evidenziare che non appaiono congrui i mezzi, i termini e i modi utilizzati.
Tale obbligo è previsto per tutti gli enti non commerciali di natura privata, con o senza personalità giuridica, di qualsiasi tipo (associazioni sportive dilettantistiche, culturali, politiche, religiose, di categoria, di promozione sociale), comprese le società sportive dilettantistiche, di cui all'art. 90, della legge 289 del 2002 e le proloco che non applicano il regime forfetario della L. 398/1991. Appare, anche, poco comprensibile il motivo per il quale le Associazioni Sportive Dilettantistiche, che svolgono attività commerciale, che sono già da alcun tempo tenute alla iscrizione al Registro CONI, siano tenute anche a codesto adempimento;
Oltremodo, cosa alquanto complessa è intendersi sul significato di “attività commerciale”;
infatti in questo caso parrebbe non ci si debba riferire alla titolarità, o meno, della attribuzione della Partita Iva, ma all'effettivo esercizio di una attività. Quindi anche i soggetti che hanno svolto una attività commerciale occasionale, per la quale non è necessario dotarsi di una Partita Iva, dovrebbero rientrare nel novero dei soggetti obbligati; di contro i titolari di Partita Iva che non hanno svolto nell'ultimo periodo di esercizio operazioni commerciali, parrebbero esclusi.
Anche la compilazione del modello, che a prima vista parrebbe semplice, ad una più attenta lettura evidenzia alcuni dubbi di difficile soluzione:
1) Nei dati relativi alla identificazione dell'Ente viene richiesta la tipologia del medesimo, nelle istruzioni della compilazione del modello vengono indicate n.13 opzioni. Orbene, se una associazione svolge una sola attività è semplice inserire il relativo codice di identificazione, ma se per caso l'Ente svolge più attività (ad esempio culturale – cod. 7 – e sportiva – cod. 8) cosa dovrà inserire?;
2) Per data di inizio attività cosa si intende? L'inizio della attività associativa, oppure l'inizio della attività commerciale?;
3) Quando si richiede (domanda n.22) di indicare se i prezzi praticati per la cessione dei beni siano inferiori a quelli di mercato, a quale tabella di “mercato” dobbiamo riferirci?;
4) Laddove si richiede (domanda"