Ricordiamo che il Ministro della Salute del precedente governo, Renato Balduzzi, di concerto con il già Ministro per lo Sport, Piero Gnudi, ha firmato il decreto ministeriale "Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri salvavita", previsto dall' articolo 7 comma 11 del decreto Salute e sviluppo del 2012 (Decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito in legge, legge 8 novembre 2012, n. 189). Il testo del suddetto decreto non risulta ad oggi pubblicato in Gazzetta Ufficiale, né il CONI ha ancora fatto pervenire alcuna circolare esplicativa. Visto che da fonti informative si apprendono informazioni sugli aspetti di contenuto più rilevanti, e visto l'importanza degli stessi, torniamo a sintetizzare a seguire alcuni degli aspetti più rilevanti. Il sopra citato decreto prevede una disciplina particolare per la certificazione relativa all'attività amatoriale. I soggetti non tesserati alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate, agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal Coni, che praticano attività amatoriale (ovvero non regolamentata da organismi sportivi e non occasionale) devono sottoporsi a controlli medici periodici secondo indicazioni precise: gli uomini fino a 55 anni e le donne fino ai 65, senza evidenti patologie e fattori di rischio, potranno essere visitati da un qualunque medico abilitato alla professione e il certificato avrà valenza biennale. I soggetti che riportano almeno due delle seguenti condizioni (età superiore ai 55 anni per gli uomini e ai 65 per le donne, ipertensione arteriosa, elevata pressione arteriosa differenziale nell'anziano, l'essere fumatori, ipercolesteloremia, ipertrigliceridemia, glicemia alterata a digiuno o ridotta tolleranza ai carboidrati o diabete di tipo II compensato, obesità addominale, familiarità per patologie cardiovascolari, altri fattori di rischio a giudizio del medico) dovranno essere visitati necessariamente da un medico di medicina generale, un pediatra di libera scelta o un medico dello sport, che dovranno effettuale un elettrocardiogramma a riposo e eventualmente altri esami necessario secondo il giudizio clinico. Il certificato dovrà essere rinnovato ogni anno. I soggetti con patologie croniche conclamate diagnosticate dovranno ricorrere a un medico di medicina generale, un pediatra di libera scelta, un medico dello sport o allo specialista di branca, che effettuerà esami e consulenze specifiche e rilascerà a proprio giudizio un certificato annuale o a valenza anche inferiore all'anno. Il certificato andrà esibito all'atto di iscrizione o di avvio delle attività all'incaricato della struttura o del luogo dove si svolge l'attività. Non sono tenuti all'obbligo della certificazione le persone che svolgono attività amatoriale occasionale o saltuario, chi la svolge in forma autonoma e al di fuori di contesti organizzati, i praticanti di alcune attività con ridotto impegno cardiovascolare, come le bocce (escluse le bocce in volo), biliardo, golf, pesca sportiva di superficie, caccia sportiva, sport di tiro, ginnastica per anziani, "gruppi cammino", e chi pratica attività ricreative come ballo o giochi da tavolo. A tutte queste persone è comunque raccomandato un controllo medico prima dell'avvio dell'attività. Il decreto prevede altresì una disciplina puntuale relativa ai certificati per l'attività sportiva non agonistica. Gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dalle scuole nell'ambito delle attività parascolastiche, i partecipanti ai giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale e le persone che svolgono attività organizzate dal Coni o da società affiliate alle Federazioni o agli Enti di Promozione Sportiva che non siano considerati atleti agonisti devono sottoporsi a un controllo medico annuale effettuato da un medico di medicina generale, un pediatra di libera scelta o un medico dello sport. La visita dovrà prevedere la misurazione della pressione arteriosa e un elettrocardiogramma a riposo. Regole più stringenti sono previste per chi partecipa ad attività ad elevato impegno cardiovascolare come manifestazioni podistiche oltre i 20 km o le gran fondo di ciclismo, nuoto o sci: in questo caso verranno effettuati accertamenti supplementari. Il punto più delicato del provvedimento che attende di essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale è però quello che prevede l'obbligo di presenza dei defibrillatori. E' infatti previsto che le società sportive dilettantistiche e quelle sportive professionistiche debbano obbligatoriamente dotarsi di defibrillatori semiautomatici; alle prime sono riconosciuti 30 mesi di tempo per adeguarsi, alle seconde invece 6 (sono escluse dall'obbligo le società dilettantistiche che svolgono attività a ridotto impegno cardiocircolatorio). Gli oneri della dotazione sono a carico delle società, ma queste possono associarsi se operano nello stesso impianto sportivo, oppure possono accordarsi con i gestori degli impianti perché siano questi a farsene carico. Dovrà essere presente personale formato e pronto a intervenire e il defibrillatore dovrà essere facilmente accessibile, adeguatamente segnalato e sempre perfettamente funzionante. I corsi di formazione sono effettuati dai Centri di formazione accreditati dalle singole Regioni. Restiamo in attesa della pubblicazione del testo del decreto in oggetto sulla Gazzetta Ufficiale e della circolare esplicativa del CONI per poter fornire indicazioni più precise e dettagliate.