Riforma dello Sport. Approfondimenti sul correttivo

L’atteso correttivo-bis sulla riforma dello sport è finalmente legge : il D.Lgs. 29 agosto 2023, n.120, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 settembre 2023 n.206, in vigore dal 5 settembre, integra e modifica i precedenti decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40 attuativi della riforma dello sport completando così un lungo iter avviato con la legge delega n. 86 2019. Come specificato dal Dipartimento dello Sport il provvedimento “costituisce uno strumento significativo nella promozione e nello sviluppo dello sport in Italia ed è il risultato di un lungo processo di consultazione e collaborazione con gli stakeholder del mondo dello sport, tra cui atleti, federazioni sportive, organizzazioni non profit e altri attori chiave” e ha accolto varie istanze e osservazioni del movimento sportivo portate avanti anche da Asi in più occasioni istituzionali e in particolare nelle recenti audizioni presso le commissioni parlamentari nel corso dell’esame del provvedimento.

Le norme di maggiore impatto per la gestione dei sodalizi sportivi, in vista dell’avvio della nuova stagione sportiva, sono contenute nelle disposizioni del D.Lgs. 36/21 (enti sportivi e lavoro sportivo). Procediamo pertanto ad una panoramica delle principali disposizioni, aggiornate alla luce delle integrazioni e modifiche apportate dal correttivo, rinviando per l’approfondimento delle varie tematiche ad ulteriori contributi che verranno pubblicati sul portale.

Adeguamento degli statuti

Il correttivo dispone che per l’adeguamento degli statuti ci sarà tempo fino al 31 dicembre 2023. E’ prevista l’esenzione dall’imposta di registro (pari a 200 euro) ma limitatamente alle modifiche statutarie – adottate entro il predetto termine – che hanno lo scopo di adeguare e conformare gli statuti alla disposizioni del D.Lgs.36/21.

Quali contenuti?

I contenuti che la riforma impone di recepire negli statuti si possono schematizzare e riassumere come segue:

  1. Indicare l’oggetto sociale con specifico riferimento all’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche(art.7); tale disposizione non si applica agli enti del terzo settore , come ad esempio i sodalizi con doppia veste di asd/aps, che possono svolgere sia attività sportiva dilettantistica sia altre attività di interesse generale, ad esempio culturali o formative senza rispettare il criterio di principalità dell’attività sportiva dilettantistica, purchè svolgano in via principale una o più delle attività di interesse generale e fatte salve le attività diverse nei limiti di quanto previsto dal D.Lgs. 117/17.
  2. Prevedere la possibilità di svolgere attività secondarie e strumentali diverse da quelle principali, che in difetto non potranno quindi essere esercitate (art, 9). Ricordiamo che tra le attività diverse, da esercitare secondo limiti e criteri definiti da un decreto attuativo non ancora emanato, sono compresi i proventi derivanti da sponsorizzazione, promo-pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti e dalla gestione di impianti e strutture sportive, ancorché non soggetti ai limiti che verranno individuati con il predetto decreto.
  3. Ridefinire l’assenza del fine di lucro secondo quanto disposto dall’art.8 che rafforza il vincolo di destinazione del patrimonio e, quanto al divieto di distribuzione degli utili, estende la platea di soggetti da monitorare includendovi soci, associati, lavoratori, collaboratori e componenti degli organi sociali con rinvo alle disposizioni del terzo settore (art. 3 comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, d.lgs. 112/17) per le ipotesi presuntive di distribuzione indiretta di utili e avanzi di gestione  (tra le quali spicca la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai CCNL).
  4. Aggiornare il regime dell’incompatibilità degli amministratori (art.11) che viene esteso a qualsiasi carica ricoperta in altre associazioni o società sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima FSN,DSA o EPS (in quest’ultimo caso a prescindere dalla singola disciplina sportiva). Pur ritenendo che le clausole sull’incompatibilità non debbano essere necessariamente recepite negli statuti in quanto non comprese tra i requisiti qualificanti e comunque direttamente applicabili a prescindere dalle previsioni statutarie in quanto  stabilite da norma imperativa – in via prudenziale è consigliabile aggiornare gli statuti anche con riguardo al nuovo regime di incompatibilità, atteso che comunque andranno modificati per l’inserimento delle altre clausole obbligatorie

Quali forme e modalità ?

Le modifiche vanno adottate con la medesima forma dello statuto esistente e pertanto: atto pubblico per le ssd o per le asd che avessero optato per tale forma al momento della costituzione o che intendessero acquisire la personalità giuridica ai sensi dell’art.14 D.Lgs. 39/21; scrittura privata registrata per tutti gli altri casi, che interessano la stragrande maggioranza delle asd.

Il correttivo non ha previsto semplificazioni sui quorum costitutivi e deliberativi per l’adozione delle variazioni statutarie – a differenza di quanto era stato disposto nell’ambito del terzo settore – e pertanto le modifiche dovranno essere adottate dall’assemblea straordinaria con le maggioranze indicate dagli statuti vigenti al momento della convocazione.

Quali conseguenze in caso di mancata conformità dello statuto?

Premesso che i nuovi contenuti statutari si applicano dal 1luglio 2023 per i sodalizi di nuova costituzione e devono essere recepiti entro il 31 dicembre 2023 per i sodalizi già costituiti prima del primo luglio, evidenziamo che per la mancata conformità dello statuto il correttivo determina:

-l’inammissibilità della richiesta di iscrizione al RAS per gli enti di nuova costituzione/iscrizione;
-la cancellazione d’ufficio per gli enti già iscritti.

Lavoro sportivo e volontariato

In tema di lavoro sportivo il correttivo bis ha previsto una serie di modifiche significative che in parte vanno a recepire anche le istanze del comparto sportivo.

Tra le principali segnaliamo in particolare:

  • l’innalzamento da 18 a 24 ore settimanali per la presunzione di rapporto di co.co.co. nell’area del dilettantismo (art.28);
  • un meccanismo di silenzio assenso per l’autorizzazione al lavoro sportivo dei pubblici dipendenti che si perfeziona in 30 giorni dalla ricezione della richiesta (art.25.co.6) e l’adozione di un decreto attuativo per la definizione di parametri uniformi per il rilascio o il diniego dell’autorizzazione;
  • la possibilità di rimborsare le spese analitiche deivolontari a fronte di autocertificazione (attenzione: non si tratta di rimborso forfettario ma di una mera semplificazione che consente di sostituire la c.d.nota a piè di lista) purché non superino l’importo di 150 euro mensili e l’organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, in analogia con quanto disposto per i volontari del terzo settore.

In termini più generali il correttivo interviene sulla figura del lavoratore sportivo specificando che tutti i lavoratori sportivi devono essere tesserati e dando precise indicazioni per definire con maggiore certezza la categoria di quei lavoratori sportivi che oltre alle figure tipiche (atleta, allenatore, istruttore, preparatore atletico, direttore tecnico e sportivo, arbitro) svolgono mansioni necessarie allo svolgimento dell’attività sportiva.

Si prevede infatti che tali figure sono individuate in base ai regolamenti tecnici e che verranno inserite in un apposito elenco approvato dal Ministro dello Sport, sentito il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sulla base delle mansioni necessarie, previste nei regolamenti tecnici di FSN e DSA e che verranno comunicate annualmente dai predetti organismi tramite il Coni o il Cip.

INAIL

Sul fronte degli obblighi INAIL viene recepita l’auspicata esenzione per TUTTI i rapporti di co.co.co. di lavoro sportivo (non quindi per i collaboratori amministrativo gestionali né per i subordinati), a prescindere dall’ammontare del compenso (e quindi anche per importi superiori a 5000 euro annui). Si è quindi evitata la duplicazione degli obblighi e oneri assicurativi, prevedendo che ai lavoratori sportivi titolari di contratti di co.co.co. si applica esclusivamente la   tutela   assicurativa obbligatoria prevista dall’articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e nei relativi provvedimenti attuativi e pertanto la copertura assicurativa inclusa nel tesseramento.

Adempimenti e semplificazioni

In tema di adempimenti è importante segnalare che la novella ha esteso l’obbligo di comunicazione (attraverso il RAS) per tutti i co.co.co. sportivi anche con compenso inferiore a 5000 euro (diversamente da quanto previsto in precedenza).  La comunicazione – che equivale a tutti gli effetti alla comunicazione preventiva al centro per l’impiego – si può effettuare entro il trentesimo giorno del mese successivo all’inizio del rapporto di lavoro.

Ricordiamo che la funzionalità relativa alla comunicazione del contratto (unilav) è già attiva sul RAS dal 1 luglio 2023 accedendo nell’area riservata, alla voce lavoro sportivo presente nel menu. Per quanto riguarda gli adempimenti relativi alle co.co.co. di lavoro sportivo viene previsto che la tenuta del libro unico del lavoro (art. 28) e la trasmissione della comunicazione mensile all’INPS dei dati retributivi e informazioni utili al calcolo dei contributi (modello UNIEMENS – art. 35 co.8-quinquies) attraverso apposite funzionalità telematiche del RAS sia una modalità facoltativa rispetto ai canali ordinari. Si stabilisce inoltre che l’iscrizione al LUL può avvenire in un’unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, entro la fine di ciascun anno di riferimento, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente.  Per il LUL l’operatività del RAS è demandata a un decreto attuativo da adottarsi entro il 31 dicembre 2023.

La moratoria

Considerate le difficoltà applicative, soprattutto a fronte della progressiva implementazione delle disposizioni tecniche, viene opportunamente stabilito che in sede di prima applicazione, gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenzialidovuti per le co.co.co. di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo, limitatamente al periodo di paga da luglio 2023 a settembre 2023, possono essere effettuati entro il 31 ottobre 2023. Si evidenzia al riguardo una divergenza tra il termine del 31 dicembre per l’adozione dell’ulteriore decreto attuativo e il minor termine concesso per la moratoria degli adempimenti. E’ quindi auspicabile un chiarimento al riguardo o quanto meno la piena operatività della gestione delle comunicazioni uniemens per l’assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali in tempo utile.

Misure di sostegno per le piccole realtà sportive

Con uno stanziamento di 8,3 milioni di euro per l’anno 2023, è stato previsto un contributo commisurato ai contributi previdenziali versati sui compensi dei lavoratori sportivi titolati di contratti di co.co.co., erogati nei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2023. La misura spetta alle asd/ssd iscritte al RAS che nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di erogazione del beneficio hanno conseguito ricavi di qualsiasi natura non superiori complessivamente a euro 100.000. Le modalità e i termini di concessione e revoca del contributo nonché la definizione delle modalità di controllo per la verifica della spettanza del beneficio saranno stabilite con decreto ministeriale attuativo. Il contributo non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile Irap.

IRAP

È opportunamente introdotta un’agevolazione ai fini IRAP per tutti i singoli compensi delle co.co.co. nell’area del dilettantismo inferiori all’importo di 85.000 euro, che non concorrono alla determinazione della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive in deroga agli art. 10 e 11 del d.lgs. 446/97. Entro i predetti limiti pertanto i costi del personale inquadrato con la co.co.co. di lavoro sportivo, seppure a fini fiscali il relativo reddito sia assimilato a quello da lavoro dipendente, non incidono ai fini della determinazione dell’IRAP.

Prestazioni dei direttori di gara

Viene completamente riscritta la disposizione sulle prestazioni dei direttori di gara e dei soggetti che indipendentemente dalla qualifica indicata dai regolamenti della disciplina sportiva di competenza, sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, sia riguardo al rispetto delle regole, sia riguardo alla rilevazione di tempi e distanze, nel settore dilettantistico (art.25 co.6-bis e 6-ter). In particolare si evidenzia che per tali soggetti non sarà necessario il contratto ma sarà sufficiente la designazione effettuata dall’ente affiliante e che sono possibili rimborsi forfettari fino a 150,00 euro mensili, anche per trasferte all’interno del medesimo Comune (con un trattamento diverso pertanto rispetto al rimborso spese previsto per i volontari dall’art.29, che non consente rimborsi forfettari né trasferte all’interno del Comune). La gestione dei rapporti non risponde tuttavia a esigenze di semplificazione e comporta una duplicazione di adempimenti sui quali è auspicabile un chiarimento quanto meno in via di prassi.

Si segnala infine tra le altre principali misure di interesse

Compatibilità con le destinazioni d’uso – Al fine di consentire lo svolgimento delle attività istituzionali presso la propria sede, indipendentemente dalla destinazione urbanistica dei locali si prevede che le sedi delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche in cui si svolgono le relative attività statutarie siano compatibili con tutte le destinazioni d’uso omogenee previste dal Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n 1444 del 2 aprile 1968 e simili, indipendentemente dalla destinazione urbanistica in analogia alla norma prevista per gli enti del terzo settore (art. 71 co.1 d.lgs. 117/17). La deroga è prevista per le attività istituzionali e non di carattere produttivo. Viene quindi estesa anche ai sodalizi sportivi l’agevolazione già prevista per gli ETS.

[ Biancamaria Stivanello ]
Avvocato del Foro di Padova