"Con la risoluzione n. 57/E del 23 giugno 2010 l'Agenzia delle Entrate ha precisato che la società che effettua pubblicità o sponsorizzazioni superiori a 200 mila euro verso società o associazioni sportive dilettantistiche può dedurre l'eccedenza rispetto a 200 mila euro se il contratto ha tutti i requisiti di una sponsorizzazione o di una prestazione pubblicitaria. Potranno essere considerate spese di pubblicità, deducibili nell'esercizio di sostenimento e nei quattro successivi (art. 108, comma 2 del Tuir) solo se la natura del rapporto contrattuale presenta i requisiti formali e sostanziali di un rapporto di sponsorizzazione o di un'altra prestazione pubblicitaria. In base all'art. 109 del Tuir tali costi sono deducibili se presentano i requisiti della competenza, della certezza del costo, dell'oggettiva determinabilità della spesa e dell'inerenza all'attività.
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