Il Ministero ha diramatouna nuova nota interpretativa precisando che l'obbligodi richiesta del certificatoè postoa carico del datore di lavoro al momentodell'assunzione e pertanto la validità del certificato va riferita a quel momento: "non si ravvisano argomenti ne testuali ne sistematiciper ritenere che il datore di lavoro abbia l'obbligo di reiterare la richiesta di certificato ogni sei mesi, ovvero alla scadenza di validità del certificato".
Il Ministero precisa anche che la norma non prevede ipotesi di retroattività e pertanto la stessa non può applicarsi airapporti conclusi in epoca anteriore all'entratain vigore della norma.